Statuto
7 Novembre 2007
Art.1 - È costituita l’Associazione denominata “LA CINTA ONLUS - associazione per il recupero della relazione uomo – animale” con sede in Benevento alla contrada San Vitale snc; essa è retta dal presente Statuto, dal suo Regolamento e dalle norme di legge vigenti in materia e costituisce, con la sua rganizzazione, una Associazione Senza Scopo Lucrativo formata da persone fisiche, persone giuridiche ed enti non riconosciuti che accettano le norme stabilite dal presente Statuto.
Art.2 - L’associazione, la cui durata è indeterminata, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio – sanitaria. L’associazione, in particolare ha lo scopo di promuovere, diffondere ed attivare:
-attività di sostegno assistite con animali, rivolte a persone che vivono in determinate strutture (anziani in case di riposo, detenuti);
-attività di riabilitazione assistite con animali, rivolte a persone in degenza postoperatoria o a seguito di infortuni;
-attività realizzate in strutture appositamente dedicate all’incontro con l’animale, quali fattorie e aree naturali protette;
-attività emendative, di tipo percettivo, per persone che soffrono di disturbi sensoriali nonchè di tipo operativo per i disabili ( hearing dog, helper dog, assistance dog);
-terapie assistite con animali, realizzate da operatori con il proprio animale ma che prevedono altresì precisi protocolli di intervento, e con momenti di verifica durante tutte la fase dell’intervento;
-terapie favorite dall’animale o zooterapie quali la delfinoterapia o la ippoterapia;
-l’utilizzo della presenza fissa di animali in particolari ambiti come centro d’interesse, per benefici di ordine ricreativo, motivazionale, ipnotico;
-assistenza domestica, attraverso l’adozione di un animale quale referente affettivo-emozionale della persona;
-ricerca documentale e compilativa in campo zooantropologico;
-attivare percorsi di zooantropologia didattica, educazione ambientale, educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado limitatamente a quelli ove siano presenti soggetti in condizioni di obiettivo disagio connesso a situazioni psicofisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico - familiare o di emarginazione sociale;
-ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzati al raggiungimento dagli scopi di cui sopra ed in particolare attività di edizione, produzione e divulgazione di libri, documentari, cortometraggi e quant’altro.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4.12.97 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle innanzi menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 3 – L’associazione ha carattere meramente sociale, è apartitica ed, ai fini fiscali, non riveste carattere di “ente commerciale”, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto
è possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
UTILI – PATRIMONIO – ESERCIZIO
Art. 4 – E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5 – L’associazione provvede alle attività statuarie con l’apporto olontaristico e non remunerato degli associati nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi associati o da terzi. In particolare essa si finanzia
con:
a) quote associative annuali dei soci;
b) contributi dei soci o di semplici cittadini;
c) eventuali contributi da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici, nonché di Enti privati;
d) proventi di gestione ed ogni altro provento in ogni caso consentito;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) introiti derivanti da convenzioni;
h) rendite di beni o immobili pervenuti all’associazioine a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal comitato. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di chi è munito di procura speciale conferita dal Comitato.
Art. 6 – Il fondo iniziale è costituito dalle quote associative che i fondatori verseranno nella misura, con i termini e le modalità che saranno stabiliti in un’apposita prima riunione dell’Assemblea.
Art. 7 – L’Esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere sottoposti entro il 31 Maggio di ogni anno all’approvazione dell’Assemblea Generale. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L’eventuale avanzo di esercizio sarà interamente riportato come entrata nell’esercizio dell’anno successivo.
ASSOCIATI E QUOTA ASSOCIATIVA
Art. 8 – Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro che condividono gli scopi del presente statuto. Gli associati si dividono in fondatori e ordinari. Sono associati fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo
dell’Associazione. Sono associati ordinari coloro che fanno richiesta di adesione la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo. La presente classificazione si intende dettata solo a fini classificatori ma ad essa non corrisponde alcuna volontà discriminatoria di una categoria di associati rispetto ad un’altra. In particolare, tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza prevedere alcun tipo di discriminazione e/o privilegio fra gli associati. Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve il presente statuto; l’iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato.
Il Comitato può respingere, con delibera motivata, la domanda di ammissione nei soli casi seguenti:
* ove l’aspirante associato svolga attività che siano ritenute in conflitto con le finalità dell’associazione * ove l’aspirante associato abbia subito condanne penali di qualità e spessore ritenuti rilevanti dal comitato.
Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 9 – Ciascun associato è tenuto a partecipare attivamente e con continuità alle attività dell’Associazione, dovendo ritenersi esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati possono svolgere anche attività non retribuita a favore dell’Associazione. La qualità di associato si perde per le seguenti cause:
* dimissioni volontarie;
* morte
* mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
* condanne penali di qualità e spessore ritenuti rilevanti dal comitato
In quest’ultimo caso è ammesso iricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
Art. 10 – La quota associativa annuale a carico degli associati è fissata dall’assemblea; essa non è frazionabile né ripetibile in caso di decesso o di perdita della qualità di associato. Gli associati non in regola con il pagamento
delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione; essi, inoltre, non hanno diritto di voto nell’assemblea generale e non possono essere eletti alle cariche sociali.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 – Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
d) il Segretario;
Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.
a) L’Assemblea Generale
Art.12 - L’Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati. Essa si riunisce in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo
ritenga necessario. All’assemblea possono partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote.
L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno indicante le materie da trattare
e spedita agli associati almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza mediante comunicazione scritta
( lettera, fax o e-mail). La convocazione dell’assemblea potrà avvenire anche su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere con le stesse modalità di cui innanzi alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione; qualora il Presidente non vi ottemperi, l’assemblea potrà essere convocata da ciascun associato
con le stesse modalità di cui innanzi.
L’Assemblea Generale deve riunirsi almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente o da un suo delegato. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei
associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione la stessa è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti associati che rappresentano almeno il venti per cento degli associati. Le
deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto disposto per le modifiche dell’atto costitutivo e per la revoca dei membri del comitato direttivo. Ogni associato ha un solo voto e
può farsi rappresentare solo da un altro associato; ciascun associato non può essere portatore di più di quattro deleghe. La delega deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati
dall’associazione; essa non può essere rilasciata in bianco ed è possibile solo per singole assemblee con effetto anche per le successive convocazioni; il delegato potrà a sua volta farsi sostituire solo da chi sia espressamente
indicato nell’ atto di delega. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
-elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e tutti gli eventuali altri membri del comitato direttivo;
-stabilisce l’ammontare della quota associativa e dei contributi degli associati;
-approva il programma di attività proposto dal Comitato;
-approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, approva o respinge le richieste di modifica dello statuto.
b) il Comitato Direttivo
Art. 13 - Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale ogni anno ed è composto da tre a dodici membri, tutti associati, ivi compreso il Presidente. Al Comitato è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Comitato Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) attua le delibere dell’Assemblea Generale;
b) decide la politica generale dell’Associazione e la governa attraverso i suoi organi secondo le linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall’ Assemblea;
c) formula il regolamento interno per il funzionamento dell’associazione, regolamento che deve essere approvato
dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza semplice;
d) redige i bilanci preventivo e consuntivo annuali che devono essere presentati all’Assemblea Generale per
l’approvazione;
e) delega associati fondatori e ordinari ad assolvere affari speciali;
f) delibera sulle domande di ammissione ad associato e sulla perdita della qualità di associato;
g) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
h) nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
i) determina contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale;
l) richiede contributi per iniziative inerenti all’oggetto sociale.
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi; esso deve essere convocato almeno cinque giorni prima della data fissata mediante
comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti ed in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui innanzi alla convocazione entro
dieci giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici giorni dalla convocazione. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Il Comitato Direttivo è aperto anche a tutti gli associati fondatori ed ordinari, anche senza diritto di voto.
c) Presidente e Vice-presidente
Art.14 - Il Presidente dell’associazione, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto dall’assemblea a maggioranza semplice ed è rieleggibile; egli rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo; firma tutti gli atti relativi all’attività dell’associazione. In caso di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, impedimento o di cessazione del
Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del comitato più anziano di età.
d) Segretario
Art.15 - Il Segretario coadiuva il preside ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del libro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e
del bilancio consuntivo che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e alla contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione dell’entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.
DURATA DELLE CARICHE E REVOCA PER GIUSTA CAUSA
Art.16 - Tutte le cariche sociali hanno la durata di un anno e i relativi titolari possono essere riconfermati senza limiti di mandato. Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere dell’anno medesimo. I membri del Comitato Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente dell’associazione possono essere revocati per giusta causa con deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei due terzi degli associati sia in prima che in seconda convocazione, escluso il voto dei soggetti da revocare.
MODIFICHE DELLO STATUTO
Art.17 - Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole
della maggioranza dei due terzi degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
REGOLAMENTO INTERNO
Art.18 - Il regolamento interno è il documento che riporta tutte le modalità di funzionamento, procedure e punti particolari che non devono necessariamente entrare a far parte dello statuto.
SCIOGLIMENTO
Art.19 - In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di Pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa imposizione di legge.
DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art.20 - L’associazione farà uso nella propria denominazione, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intendesse adottare della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
COLLEGIO ARBITRALE
Art. 21 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere per l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente statuto tra gli associati, tra gli organi o tra gli organi e gli associati, dovrà essere devoluta alla determinazione inappellabile di un
collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti in lite ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Benevento, il quale, eventualmente, nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. La determinazione degli arbitri avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
RINVIO
Art. 22 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda al regolamento interno e alle norme di legge vigenti in materia.
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